L’obbligo della Formazione continua è ormai legge per tutti coloro che esercitano una professione regolamentata (DPR 137/2012), è l’attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi.

Dal 01/01/2014 tutti gli iscritti all’Albo professionale sono tenuti ad assolvere all’obbligo di aggiornamento permanente.

L’impegno formativo degli iscritti all’Albo dei Periti Industriali prevede l’acquisizione di almeno 120 CFP nell’arco temporale di 5 anni (con un minimo annuo di 12 CFP, di cui 3 in attività formative quali “l’etica, la deontologia, la materia previdenziale e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine” come previsto nel 1° comma dell’art. 8 del Regolamento per la formazione continua).

Il mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento da parte dell’iscritto all’Albo, comporterà la convocazione del soggetto inadempiente per il supporto nella definizione di un programma di recupero formativo della durata di massimo 6 mesi, terminati i quali, a fronte di esito negativo, il Consiglio Territoriale potrà intraprendere azioni disciplinari e sanzionatorie.

Modalità di richiesta di assegnazione dei crediti formativi: La richiesta è a carico dell’iscritto all’Albo il quale dovrà presentare tutta la documentazione inerente la formazione entro il 31.01 di ogni anno relativa all’anno precedente (Art.9 comma2 del Regolamento sulla formazione continua 9/5/2019) .

Il professionista deve presentare all’Ordine richiesta di accreditamento tramite il Portale Albo Unico https://www.albounicoperind.it/ accedendo alla propria area personale, poi cliccando su Richieste all’Ordine ed infine Richieste di Autocertificazione Continua, scegliendo dal menù a tendina il modello corretto ed allegando l’attestato.

 

Nuovi iscritti: Per i nuovi iscritti l’obbligo formativo annuale decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione, tale previsione non è applicabile per le reiscrizioni. (Art. 8, comma 4 del Regolamento sulla formazione continua).

Esenzione temporanea/ Riduzione impegno formativo: L’impegno formativo può essere interrotto per “esenzione” che può essere concessa per casi particolari (gravidanza, maternità/paternità, grave malattia, intervento chirurgico, per interruzione dell’attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi), per coloro che sono iscritti a più di un albo professionale o per  chi dichiara il “non esercizio della professione Tali richieste possono essere autorizzate dall’ordine a seguito di richiesta scritta da presentata dall’iscritto con apposito modulo allegato, compilato e inviato all’Ordine via pec all’indirizzo ordinedifirenze@pec.cnpi.it

2023 Modello esenzione